Con la sentenza n. 5627 del 14 luglio 2026, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza del TAR Lazio n. 15039/2025.
Per le attività svolte nei periodi d’imposta anteriori al 2020, la spettanza del credito d’imposta per ricerca e sviluppo deve essere valutata secondo la disciplina vigente all’epoca. I cinque criteri del Manuale di Frascati, recepiti successivamente, non possono essere applicati retroattivamente.
Il TAR Lazio aveva già ribadito il medesimo principio, in un diverso giudizio, con la sentenza n. 8013 del 4 maggio 2026, annullando un diniego di certificazione fondato sull’applicazione di tali criteri alle annualità 2015–2019.