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Nuovo Regolamento della Cassa Forense per i contributi minimi

 di Franco Ballati

 

Come preannunciato dal nuovo Presidente della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense, Avv. Nunzio Luciano, il 31 gennaio2014 è stato approvato il (nuovo) Regolamento per quanto concerne i contributi minimi per coloro che non hanno raggiunto (o non raggiungono) i minimi previsti per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati.
Nel testo, si prevede, in sostanza e sommariamente:
a) versamento, per i primi anni di iscrizione, del 50% del contributo minimo annualmente stabilito dalla Cassa Forense - € 700,00 circa (art. 8);
b) tale facoltà di versamento ridotto della metà è data anche a coloro, che non raggiungendo il reddito minimo previsto di € 10.300,00 (art. 9, comma 1), sarebbero a rischio di cancellazione, anche se per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione, anche non consecutivi; e, per chi ne usufruisce, non si possono considerare e calcolare gli anni di iscrizione retroattiva e facoltativa di cui agli artt. 3  e 5 del Regolamento;


c) tale versamento ridotto, agli effetti pensionistici, farà maturare sei mesi di contribuzione (art. 9, comma 2);
d) viene garantita la copertura assistenziale per l'intero anno solare, anche in caso di versamento ridotto (art. 9, comma 3);
e) vi è la possibilità, per l'iscritto, dopo gli otto anni, di recuperare l'altra metà dei contributi, mediante integrazione del versamento del contributo minimo soggettivo per ogni singola annualità (art. 9, comma 4);
f) in sede di prima iscrizione, viene meno il limite anagrafico (per l'iscrizione) dei trentacinque anni;
g) l'iscrizione "obbligatoria" viene deliberata di ufficio dalla Giunta esecutiva della Cassa con decorrenza dal 2.2.2013 o dalla data di iscrizione all'Albo (art. 1, commi 1 e 2) o dalla data di invio alla Cassa degli elenchi degli iscritti da parte del Consiglio dell'Ordine (art. 2);
h) l'iscritto all'Albo, dal momento della ricezione della comunicazione della sua avvenuta iscrizione alla Cassa, ha termine perentorio di sei mesi per poter beneficiare della retrodatazione di tale iscrizione per gli anni di praticantato, per un massimo di cinque anni a partire da quello di conseguimento della laurea (art. 3, commi 1 e 2);
i) per coloro che, alla data del 2.2.2013, erano già iscritti all'Albo, ma non alla Cassa, la retrodatazione di iscrizione alla Cassa può essere estesa anche ai primi tre anni di iscrizione all'Albo (art. 3, comma 5);
l) vi è la facoltà di iscrizione anche per gli ultraquarantenni (per le condizioni, si veda l'art. 4), nel termine, anche questo perentorio, di sei mesi dalla ricezione di avvenuta iscrizione;
m) è prevista la facoltà di richiedere l'esonero temporaneo di versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell'intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali (art. 10);
n) è altresì prevista la sospensione dell'applicazione delle sanzioni (di cui all'art. 9 del Regolamento delle sanzioni) fino al 31.12.2015 (art. 11).
Tale Regolamento dovrà adesso essere inviato al Ministero competente per la sua approvazione.

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