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Nuovo Codice Deontologico Forense

 di Franco Ballati


In data 31.1.2014, il C.N.F. ha approvato il nuovo Codice Deontologico Forense, presentato il 19 febbraio ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine e che entrerà in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta.
Diverse le novità; tra gli aspetti più rilevanti del nuovo Codice, Vi evidenzio:
a) una maggiore tipizzazione degli illeciti, con la previsione certa ed espressa delle sanzioni, che nel nuovo Codice corredano ogni fattispecie, con un meccanismo di aggravamento e di attenuazione in relazione alla maggiore o minore gravità del fatto contestato all'avvocato;
b) viene scandito il momento della nascita del rapporto fra cliente ed il professionista, con l'obbligo, per quest'ultimo:
- informativo, sulla prevedibile durata della causa;
- del preventivo scritto, se richiesto;
- di indicare gli estremi della polizza assicurativa per la R.c. professionale;
- di indicazione al cliente della facoltà di avvalersi della procedura mediazione.
c) tra i doveri dell'avvocato c'è anche quello di competenza: dovrà quindi valutare e nel caso rifiutare assistenza nel caso non sia esperto della materia per la quale si richieda un parere o vera e propria assistenza in giudizio.


L'avvocato, inoltre, "non deve consigliare azioni inutilmente gravose"(art. 23, comma 4);
d) l'avvocato deve sempre fornire informazioni sulla propria attività professionale rispettando i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale; e, dunque, non può dare informazioni comparative (con altri professionisti), "né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale", né gli è consentita "l’indicazione di nominativi di professionisti non direttamente o organicamente collegati con lo studio dell’avvocato".
e) tale informazione (non pubblicità, dunque), è consentita anche tramite l'ausilio di un sito web, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine della forma e del contenuto dello stesso, sito che, però, deve essere riconducibile all'avvocato, o allo studio associato o alla società alla quale l'avvocato partecipa, "con domini propri  (ad esempio,  "www.avvocatomariorossi.it") ... e senza reindirizzamento".
Nel sito web, inoltre, è vietato l'uso di banner pubblicitari ("riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che mediante strumenti di collegamenti interni o esterni al sito": pertanto sembrerebbe vietato l'uso di social network (come Facebook, Linkedin, ecc.) per promuovere la propria attività.
f) all’interno del proprio studio l’avvocato dovrà favorire la preparazione professionale dei propri collaboratori, senza "impedire la loro crescita formativa" e tale collaborazione dovrà essere ricompensata in maniera adeguata, "tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte dei collaboratori medesimi".
Molte (altre), ripeto, sono le novità introdotte, ed anche i principi ribaditi, per cui si consigla una lettura approfondita del testo del Regolamento.

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