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PRIVACY POLICY – COOKIE POLICY

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In evidenza

Adempimenti dovuti alla Cassa Forense: brevi note

di Franco Ballati

Si riporta il testo di un intervento effettuato, quale Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia, in occasione di un Convegno tenuto il 21 ottobre 2011 a Pistoia ed organizzato dalla locale Fondazione per la Formazione Forense in tema di previdenza forense.

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A) L’iscrizione alla Cassa, le comunicazioni (rettifiche e sanzioni)
B) Le agevolazioni per i giovani ed i praticanti avvocati
C) L’inadempimento all’obbligo contributivo. Riflessi pensionistici
D) Criteri per la prova dell’esercizio continuativo della professione


A. L'ISCRIZIONE ALLA CASSA, LE COMUNICAZIONI (RETTIFICHE E SANZIONI).
Per l'iscrizione alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense, occorre la sussistenza di due requisiti:

  • l'iscrizione all'albo professionale;
  • l'esercizio della professione con carattere di continuità (vedremo, poi, cosa s'intende per continuità).

Non possono, di fatto, usufruire della previdenza forense coloro che esercitano la libera professione in modo sporadico e saltuario (pur potendo rimanere iscritti nell'albo professionale).
Il dovere di iscrizione (che è anche un diritto) di iscriversi alla Cassa Forense, con conseguente obbligo di contribuzione nei limiti fissati dal Comitato dei Delegati della Cassa, consegue al raggiungimento, nel corso dell'anno, di un reddito netto e di un volume di affari (Iva) superiore ai limiti determinati, anno per anno, sempre dal Comitato dei Delegati,
La prosecuzione del rapporto previdenziale è subordinata alla permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione obbligatoria (il venir meno del requisito dell'esercizio della professione con carattere di continuità, comporterà anche la non utilizzabilità di quell’anno, o di quegli anni, ai fini del computo degli anni contributivi validi per il trattamento pensionistico).
L'iscrizione alla Cassa, in genere, avviene su domanda dell'interessato o di ufficio.
Su domanda
L'interessato deve inviarla alla Cassa non oltre l'anno successivo (anno solare) a quello nel quale l'avvocato ha superato la soglia minima di reddito od il minimo di volume di affari (Iva), nella misura fissata dal Comitato dei Delegati della Cassa per l'accertamento della continuità nell'esercizio della professione forense.
Non è compito della Cassa informare gli iscritti agli Albi che è sorto, per loro, l'obbligo di iscrizione alla Cassa.
È infatti onere dell'avvocato stesso conoscere tale normativa, per altro adeguatamente pubblicizzata ed ora, da anni, con facilità reperibile sul sito Web istituzionale della Cassa.
Come vedremo successivamente, l'omessa o tardiva presentazione della domanda di iscrizione alla nostra Cassa di Previdenza, così come il mancato invio, nei termini prefissati, del modello 5, è sanzionato, anche in modo pesante, sotto il profilo economico.
Ribadisco qui quanto, in questi anni, ho sempre consigliato ai giovani e ribadito con fermezza.
Quando si decide di iscriversi alla Cassa di previdenza, il mio consiglio, nell'interesse dei colleghi, è quello di chiedere l'iscrizione retroattiva degli anni della pratica con abilitazione al patrocinio (senza abilitazione si può chiedere solo il riscatto, dopo l'avvenuta iscrizione) e per i primi tre anni di iscrizione all'albo, se, però (e di questo parleremo più avanti) sussistono i requisiti di efficacia ai fini della continuità.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 141/1992, la facoltà di chiedere la retrodatazione dev'essere esercitata, a pena di decadenza, mediante espressa richiesta contenuta nella domanda di iscrizione e può essere avanzata solo da chi:
a) si iscrive per la prima volta alla Cassa;
b) non abbia superato i 40 anni;
c) abbia regolarmente inviato alla Cassa, per tutti gli anni di iscrizione all'ente previdenziale, il modello 5;
d) non sia intervenuta l'ipotesi di iscrizione di ufficio.
Riconfermo l'opportunità – anche se io la considero “necessità” -, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, di richiedere la retrodatazione, in quanto tali anni potranno essere sempre "riscattati" nel prosieguo dell'attività professionale, ma con l'onere della riserva matematica, molto più onerosa della retrodatazione.
Da ricordare (poiché la circostanza si è avverata più volte, con ripercussioni assai pesanti sul trattamento pensionistico): conta, per la Cassa Forense, ai fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali (non solo pensionistiche), che oltre al requisito della continuità, la professione venga svolta legittimamente e, quindi, nell'osservanza della normativa dell'ordinamento professionale.
Non potranno essere computati, ai fini previdenziali, gli anni in cui l'attività sia stata svolta in una delle condizioni di incompatibilità individuate dalla legge professionale, cui si rimanda (un esempio per tutti: l'essere rimasto, negli anni, titolare di una ditta individuale o legale rappresentante, con poteri di firma e di gestione, di una società).
Può avvenire che, non essendone a conoscenza, il Consiglio dell'Ordine abbia iscritto, e poi non abbia successivamente perseguito chi si trovava in una situazione di incompatibilità, ma Cassa Forense autonomamente (in quanto dotata di un autonomo potere di verifica), accertata a posteriori tale incompatibilità, per tutto il tempo in cui l'attività in questione è stata svolta, non riconoscerà all'iscritto tali anni ai fini previdenziali (vedi Cass. 24.5.1990, n. 4692; Cass. 18.7.2005, n. 15109; vedi anche Corte Cost. 7.4.1988. n. 420).
In tal senso, l'obbligo contributivo viene considerato non legittimamente assolto e, quindi, consentirà all'iscritto solo il rimborso del contributo versato.

Comunicazione reddituale obbligatoria (Modello 5)
L'avvocato iscritto all'albo, anche per frazione di anno (art. 10 del Regolamento dei contributi), anche se non esercita la professione e/o non è iscritto alla Cassa) deve inviare alla Cassa, ogni anno, il cosiddetto Modello 5 (da quest'anno esclusivamente in via telematica) dove devono essere indicati sia l'ammontare del reddito professionale netto, dichiarato ai fini Irpef per l'anno precedente, sia il volume di affari dichiarati ai fini dell'Iva dello stesso anno.
Dovrà, poi, indicare se intende avvalersi dell'opzione per la quota modulare volontaria per l'anno in corso, indicandone la percentuale e l'importo da versare in autoliquidazione.
Tale comunicazione deve essere effettuata:

  • anche se la dichiarazione fiscale non è stata presentata od il reddito professionale sia negativo;
  • anche dai praticanti abilitati che siano iscritti alla Cassa dall'anno anteriore a quello della dichiarazione;
  • anche se l'avvocato sia stato iscritto all'albo ordinario  (o a quello dei Cassazionisti) per un solo giorno nel corso dell'anno precedente;
  • entro il 30 settembre (salvo eventuali proroghe per la presentazione della dichiarazione dei redditi);
  • anche da chi sia stato cancellato durante l'anno;
  • anche per l'avvocato pensionato che prosegua l'attività professionale.

L'obbligo di invio del Modello 5 decorre dall'anno successivo a quello di iscrizione all'albo professionale (l'esenzione vale per il solo anno di prima iscrizione).
All'articolo 10, comma 7, del Regolamento dei contributi, si prevede che:

"non costituisce motivo di esenzione dall'obbligo di invio della comunicazione la mancanza di una partita Iva e l'inesistenza di reddito o di volume di affari, l'iscrizione al solo albo speciale dei Cassazionisti, e l'esistenza di situazioni di incompatibilità".

Non devono inviare la comunicazione reddituale gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, perché non iscrivibili alla Cassa Forense.

Invio del Modello 5 per le associazioni dei professionisti
Ciascun avvocato/associato deve comunicare ed inviare alla Cassa (con la sottoscrizione anche di uno solo dei soci o da chi ne ha la rappresentanza):

  • il volume di affari dell'associazione professionale, la percentuale degli utili spettanti al professionista (Modello 5 bis):
  • il proprio reddito e volume di affari (Modello 5 individuale)

Rettifica di dichiarazioni errate
Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento dei contributi, è possibile procedere alla rettifica dei dati reddituali inviati, ma non conformi alle dichiarazioni fiscali.
Ciò:
a) entro 150 giorni dal termine per l'invio del Modello 5 (con l'invio di nuova comunicazione con raccomandata);
b) dopo tale termine, alla rettifica dovrà essere allegata idonea documentazione fiscale;
c) ed ove la rettifica sia in aumento, prima dell'accertamento da parte della Cassa, con l'applicazione di una sanzione pari al 20% dei maggiori contributi risultanti dalla rettifica dei dati reddituali. Da versarsi, assieme agli interessi, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'entità della maggiore somma dovuta effettuata dalla Cassa in base alla rettifica;
d) in mancanza di rettifiche ed in presenza di difformità, la sanzione applicata sarà pari al 100% della differenza tra i contributi dovuti (in base alla dichiarazione fiscale) e di quelli dovuti sulla base di quanto dichiarato alla Cassa.
Si omette di precisare quali siano le sanzioni di natura pecuniaria per la omessa, tardiva o infedele comunicazione (in proposito si rimanda al Regolamento per le sanzioni approvato con il D.M. 20.11.2000).
Si ricorda solo:

  • la sanzione, oltre che pecuniaria, è anche di natura disciplinare (vedi art. 15 del Codice Deontologico Forense:“L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti”) e comporta anche la sospensione dalla professione;
  • la sanzione pecuniaria si prescrive, ex art. 28 della legge 689/1981, in cinque anni, decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

B. LE AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI ED I PRATICANTI AVVOCATI.
La riforma, introdotta nel 2010, ha ulteriormente modificato (in meglio) il regime contributivo agevolato per i giovani iscritti.
Infatti:
Per le domande di iscrizione alla Cassa, presentate successivamente al 1 gennaio 2009, ma che comportino una decorrenza di iscrizione anteriore al compimento del 35º anno di età, il contributo soggettivo minimo di base e modulare è ridotto a metà per i primi cinque anni di iscrizione.
Non vi è più la distinzione fra avvocati e praticanti avvocati con patrocinio.
L'unico riferimento, per avere tale beneficio, è la decorrenza di iscrizione alla Cassa anteriormente al compimento del 35º anno di età (vedi art. 5 del Regolamento).
Si deve dedurre che il beneficio continua ad applicarsi anche dopo il compimento del 35º anno di età (purché l'iscrizione alla Cassa si faccia decorrere da data anteriore al 35º anno di età).
Per i praticanti avvocati si ha una distinzione tra coloro che sono abilitati al patrocinio e coloro che non lo sono.
1) Senza abilitazione al patrocinio
Non devono iscriversi alla Cassa (anzi non possono); non applicano, quindi, la percentuale del contributo integrativo del 4% sul volume di affari Iva, né devono inviare alla Cassa la comunicazione dei redditi (Modello 5), né devono versare il contributo soggettivo.
2) Con abilitazione al patrocinio
a. Iscritti alla Cassa
Devono adempiere a tutti gli adempimenti previsti per i professionisti. Se si iscrivono alla Cassa Forense, con decorrenza anteriore al compimento del 35º anno di età, sarà a loro carico solo il 50% del contributo soggettivo di base e modulare per i primi cinque anni di iscrizione.
Per quanto concerne il contributo integrativo, a prescindere dalla iscrizione alla Cassa, è prevista l'esclusione dal contributo integrativo minimo per quanto concerne il periodo di praticantato con abilitazione al patrocinio ed ai primi cinque anni di iscrizione all'albo degli avvocati.
b. Non iscritti alla Cassa
Non devono versare alcun contributo (soggettivo ed integrativo) ed inviare la comunicazione obbligatoria dei redditi (Modello 5).
La loro situazione giuridica è identica a quella dei praticanti senza patrocinio.
Una mia personale considerazione, che sempre ribadisco nei miei frequenti colloqui con i giovani, quando mi chiedono consiglio.
So bene e conosco le difficoltà in cui, attualmente, i giovani sono costretti a muoversi.
Quando ho iniziato io (40 anni or sono) la situazione era sicuramente migliore, sotto il profilo delle opportunità di lavoro; ma tutti, anche allora (e salvo rare eccezioni), abbiamo dovuto fare dei sacrifici di carattere economico.
Sacrifici e ristrettezze economiche che vi torneranno utili in un futuro, che facile non si presenta, ma nel quale tutti dobbiamo credere e cercare di migliorare.
I giovani avvocati devono iscriversi alla Cassa il prima possibile; ciò per una molteplice serie di motivi, che brevemente riassumo e che, per alcuni, potrebbero essere ritenuti ripetitivi (ma, come suol dirsi, “repetita iuvant”):
a) più anni di iscrizione alla Cassa Forense l'avvocato avrà accumulato al momento di andare in pensione (ora settant'anni per i giovani e quelli di mezza età) e maggiore sarà l'entità dell'assegno mensile di pensione;
b) se l'avvocato non si iscrive alla Cassa di Previdenza, e se incassa le somme da fatturare (il “rimedio” non è mai quello di incassare "al nero", del resto comportamento censurabile anche sotto il profilo deontologico), dovrà iscriversi alla gestione separata dell'Inps, con un esborso attuale pari (mi sembra) al 26,7% del reddito annuo Irpef.
Tuttavia tale iscrizione alla gestione separata Inps non potrà essere utilizzata per la pensione da erogarsi da parte della Cassa Forense e, quindi, si tratterà di somme assai elevate versate senza un utilizzo concreto ed un tornaconto e, quindi, a fondo perduto.
Da non sottovalutare, poi  - dato che non possiamo prevedere il futuro -, che dopo cinque anni di contribuzione effettiva alla Cassa Forense, con le facilitazioni previste per i giovani, in casi di malattia o di infortunio, la Cassa interverrà nelle forme previste dall'attuale Regolamento.
Ulteriore raccomandazione per i giovani: quando, come più volte vi ho consigliato, presenterete la domanda di iscrizione la Cassa, chiedete, se vi è possibile, che venga applicata la retrodatazione fin dagli anni di praticantato con abilitazione al patrocinio.

C. INADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO. RIFLESSI PENSIONISTICI.
Il mancato regolare versamento dei contributi comporta un'ulteriore obbligazione: il versamento di somme aggiuntive (sanzioni civili), che vengono ad essere come conseguenza predeterminata dell'inadempimento e del ritardo, derivanti appunto dall'omesso tardivo versamento dei contributi previdenziali.
Con un'unica eccezione, prevista dall'art. 26, 7° comma, del Regolamento dei contributi: il mancato o incompleto versamento della contribuzione volontaria modulare non costituisce inadempimento e non è sanzionato
Vi è da precisare che  l'inadempimento agli obblighi previdenziali, dato che le casse degli enti previdenziali privatizzate possono adottare autonomamente deliberazioni in materia di regime pensionistico (senza l'intervento del legislatore), determina l'applicazione di sanzioni pecuniarie e disciplinari, sulla base della normativa vigente al momento dell'inadempimento (vedi leggi 576/1980, 141/1992, D.M. 20.11.2000, con le modifiche approvate il 6 ottobre 2006).
Il precedente sistema sanzionatorio (decorrente dal 1.1.2001) prevedeva:
a) per l'omissione totale dei versamenti in autoliquidazione, una sanzione pecuniaria pari al 30% dei contributi non corrisposti, con riduzione al 15% in caso di versamenti parziali;
b) in caso di versamento dei contributi oltre i termini previsti per l'autoliquidazione:

  • il 5% delle somme versate in ritardo, se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dal termine di scadenza;
  • il 10% delle somme versate in ritardo se il versamento viene eseguito dal 21º giorno al 150º giorno successivo al termine di scadenza;
  • il 15% delle somme versate in ritardo, se il versamento viene eseguito 150 giorni dopo il termine di scadenza.

c) Se tali versamenti vengono accertati a seguito di controlli incrociati con il fisco, si applicheranno le seguenti sanzioni:
il 100% dei contributi non versati, oltre interessi di mora;
il 40% di quanto si doveva effettivamente versare, se si aderisce all'accertamento compiuto dalla Cassa e si provvede alla versamento di quanto dovuto entro 90 giorni dalla comunicazione da parte della Cassa;
il 20% dei contributi dovuti, se vi è "ravvedimento operoso", e cioè il professionista provvede al pagamento, in un'unica soluzione, prima dalla comunicazione dell'accertamento della Cassa ed entro è pari 60 giorni.
d)  in caso di omessa o ritardata trasmissione della domanda di iscrizione alla Cassa (se questa sia dovuta), la sanzione prevista ammonta al 50% dei contributi arretrati dovuti (e scaduti).
In data 23 dicembre 2010, con Ministeriale n. 24/VI/25149, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero della Giustizia, ha approvato il “Nuovo Regolamento per le Sanzioni” deliberato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 23 luglio 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2010).
Le disposizioni di tale nuovo regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Da segnalare che:
1. per quanto concerne il ritardato invio del Modello 5 per i primi due anni di iscrizione all'albo, non si verserà alcuna sanzione, anche se riferito al periodo antecedente al 1.1.2011, purché non siano già state pagate le sanzioni;
2. ove il reddito sia inesistente (zero), la sanzione ordinaria, per tale ritardato invio, sarà di € 80,00.
Le sanzioni sono così ridotte e/o modificate:

A) Modello 5

  • Per omesso invio del modello

                   (con contestuale segnalazione all'Ordine per avvio del procedimento disciplinare)

400,00

  • Per ritardato invio, entro 30 gg.

80,00

  • Per ritardato invio, entro il 31 dicembre di ciascun anno

160,00

  • Per ritardato invio, oltre il 31 dicembre di ciascun anno

240,00

B) Sanzioni contributive (in autoliquidazione)

  • Per omissione totale versamenti

24%

  • Per omissione parziale versamenti

  • (nel caso in cui il versamento effettuato sia pari ed almeno al 25% dell'importo dovuto)

12%

  • Per ritardato versamento (entro 8 gg.)

Solo interessi

  • Per ritardato versamento (da 9 a 30 gg.)

4%

  • Per ritardato versamento (da 31 a 150 gg.)

6%

  • Per ritardato versamento (oltre 150 gg.)

10%

C) Contributi minimi

È previsto lo stesso regime di cui al punto precedente B), per quanto riguarda gli omessi o ritardati versamenti in autoliquidazione.

I termini decorrono dalla data di versamento prevista per l'ultima rata (e cioè il 30 settembre per il contributo soggettivo, integrativo e di maternità e dal 30 aprile per il contributo minimo modulare).

Controlli incrociate con l'anagrafe tributaria

  • Per omessi versamenti

50%

  • Per accertamento con adesione

30%

  • Per ravvedimento operoso

15%

È previsto, poi,
a) l'accertamento per adesione (art. 13)
quando vi sia stata formale contestazione da parte della Cassa, si può aderire all'accertamento pagando con la riduzione di 1/3 della sanzione;
b) la regolarizzazione spontanea
prima di ricevere la contestazione da parte della Cassa, si può regolarizzare spontaneamente l'omissione pagando, entro 120 gg. dalla richiesta della Cassa, con una sanzione ridotta al 50%.
Tali due istituti si applicheranno anche alle sanzioni determinate in base al vecchio regolamento (per quanto concerne l'accertamento per adesione, purché, se già avviate al 1.1.2011, non siano state ancora definite).

*** ***

La Cassazione, più di una volta, ed oramai con giurisprudenza consolidata (vedi, fra le più recenti, Cass. 6.11.2006, n. 23643; Cass. 15.3.2006, n. 5622;  Cass. 24.2.2006, n. 4153), ex art. 3 della legge 235/1995, ha ribadito che alle contribuzioni dovute alle Casse di previdenza dei liberi professionisti si applica la prescrizione quinquennale.
La stessa Cassa Forense, con delibera 11 12.008, ha ritenuto di dover applicare, a modifica del precedente orientamento (delibera 12 gennaio 1996, n. 34) la prescrizione quinquennale.
Termine prescrizionale quinquennale che si applica anche alle sanzioni ed agli interessi.
Il dies a quo per il computo del termine prescrizionale deve ritenersi decorrere dalla data di effettiva spedizione alla Cassa delle comunicazioni contenenti gli esatti dati dichiarati ai fini Irpef ed Iva.
Principio, oltre che dalla Cassa, è stato ribadito anche dalla Cassazione, che, con la sentenza 14 marzo 2008, n. 7000, precisa e conferma che la prescrizione decorre dalla trasmissione alla Cassa della dichiarazione dei redditi, "senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione".
Dato che si tratta (vedi normativa vigente) di decorrenza della prescrizione dall'effettiva trasmissione alla Cassa della comunicazione reddituale obbligatoria, deve ritenersi che la prescrizione è interrotta (oppure non comincia a decorrere) in caso di mancato invio di tale comunicazione.
Se vi è tardiva trasmissione della dichiarazione reddituale, la prescrizione non può che decorrere dall'invio di tale dichiarazione (Cass. 18.12.2008, n. 29.664), anche se incompleta o infedele.
Per dichiarazione reddituale deve intendersi l'invio del Modello 5; se i dati reddituali, non inviati dall'iscritto, vengono inviati alla Cassa da parte degli uffici finanziari, il dies a quo per la decorrenza della prescrizione inizia dalla data di trasmissione dei dati reddituali da parte dell'anagrafe tributaria.
Conseguenza immediata e logica (ma assai grave per l'avvocato) è quella per cui non è ammissibile il versamento di contributi prescritti alla Cassa Forense; né è possibile, per l'iscritto, effettuare il versamento volontario di tali contributi (oramai irrimediabilmente prescritti).
Con l'ulteriore conseguenza che, stante l'espressione letterale “effettiva contribuzione", la omissione del contributo determina la perdita dell'anzianità contributiva.
Poiché non è possibile procedere ad una riduzione della contribuzione, rapportandola all'effettivo importo versato, dato che, nella normativa, si fa riferimento ad annualità intere, non computandosi le frazioni di anno ("reddito prodotto nell'anno"; "contributo annuo"), si deve concludere che non possono essere considerati anni di effettiva contribuzione (validi per il calcolo della pensione) quelli per i quali i contributi dovuti non sono stati integralmente (ma anche solo parzialmente) versati, in presenza dell'eccepita prescrizione.
Con il Regolamento del Comitato dei Delegati della Cassa Forense, approvato in data 16 dicembre 2005 (vedi decreto ministeriale del 24 luglio 2006) si è testualmente previsto:
“Gli anni di iscrizione alla Cassa, per i quali risulti accertata una omissione, anche parziale, nel pagamento dei contributi, che non possono più essere richiesti né versati per intervenuta prescrizione, sono considerati inefficaci sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa".
A richiesta, il professionista, per gli anni dichiarati inefficaci, può richiedere il rimborso dei contributi soggettivi versati in tale periodo (ma non quelli integrativi), oppure può chiedere di avvalersi dell'istituto della rendita vitalizia.
Nel regolamento approvato dalla Cassa Forense 16 dicembre 2005, si prevede, però un possibile rimedio a tale situazione.
Il professionista può infatti sanare gli anni di iscrizione alla Cassa Forense, ove sia stata accertata una omissione parziale nel versamento dei contributi (che non possono essere versati per intervenuta prescrizione) chiedendo, al momento del pensionamento, e dietro esplicita richiesta, la costituzione di una rendita vitalizia reversibile, pari al beneficio pensionistico riferito agli anni di omissione parziale della contribuzione, ma riferito ad anni di esercizio effettivo e continuativo della professione.
La domanda dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di pensionamento.
Potrà essere presentata anche dai superstiti aventi diritto a pensione, purché non sia intervenuta decadenza dell'iscritto.
La rendita vitalizia decorrerà dalla data di maturazione del diritto a pensione (dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione).
Il richiedente dovrà corrispondere alla Cassa un importo pari alla riserva matematica (vedi art. 2 della legge 45/1990), proporzionata in base alla quota di contributo versato rispetto all'intero contributo dovuto.
Entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento, da parte di Cassa Forense, della indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio, dell'importo da versare per la costituzione della rendita vitalizia e del termine per il pagamento, l'avvocato dovrà inviare la domanda, avente ad oggetto tutti periodi oggetto delle omissioni contributive.
Decorso il termine stabilito per la presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia, oppure quando non sia stato effettuato l'integrale pagamento nel termine fissato, l’interessato decade dal beneficio.

D. CRITERI PER LA PROVA DELL'ESERCIZIO CONTINUATIVO DELLA PROFESSIONE.
Alcune riflessioni, infine, sul requisito dell'esercizio professionale continuativo che, se sottovalutato, può portare a conseguenze negative per gli iscritti.
Come poc’anzi anticipato, la legge prevede la permanenza di alcuni requisiti per l'obbligatoria iscrizione alla Cassa Forense:

  1. l'iscrizione all'albo professionale e
  2. l'esercizio della libera professione con carattere di continuità.

Quando viene a mancare uno dei suddetti requisiti, l'avvocato si vedrà decurtata, in modo proporzionale, l'anzianità di iscrizione alla Cassa ai fini previdenziali (così come, in caso di sospensione cautelare, tale periodo non si computerà ai fini dell'anzianità di iscrizione alla Cassa).
È comunque compito della Cassa Forense (attribuitole dalla legge) di procedere periodicamente alla revisione della posizione assicurativa degli iscritti, con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale.
Verranno così resi inefficaci, agli effetti dell'anzianità di iscrizione, quei periodi nei quali il professionista risulta essere stato iscritto illegittimamente all'albo professionale in violazione della legge professionale (vedi Cass. 24.10. 1996, n. 9300).
Il rapporto giuridico previdenziale, al verificarsi di determinate situazioni, si costituisce di diritto (ipso iure); ma la domanda, per il professionista, è un impostogli al momento in cui vengono in essere quelle condizioni fissate dalla normativa vigente (o su domanda dell'interessato, o di ufficio, in caso di omessa domanda, art. 22 della legge 576/1980, come modificato dall'art. 11 della legge 141/1992).
Ora, l'accertamento del requisito dell'esercizio effettivo della professione deve basarsi su criteri oggettivi, per tutti valevoli e facilmente accertabili.
Fino al 1980 (legge 576/1980) era sufficiente, per l'iscrizione alla Cassa, solo il requisito dell'iscrizione all'albo professionale.
Con le modifiche apportate da tale legge è adesso necessario non solo essere iscritto all'albo, ma (anche) esercitare la libera professione con carattere di continuità.
I criteri vengono determinati periodicamente (legge 319/1975) dal Comitato dei Delegati.
Si era statuito che (tali criteri) saranno determinati tenendo presente l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale e ogni altro utile elemento".
Tali criteri sono stati aggiornati (e rideterminati) nel tempo dal Comitato dei Delegati alla Cassa con le seguenti, varie delibere (fra le più recenti):  quella del 17 luglio 1992,  del 31 maggio 1997, del 25 ottobre 2002, del 28 settembre e del 19 ottobre 2007.
Dal 1980 in poi la Cassa Forense, per l'accertamento di tale requisito, ha fatto riferimento solo a dati di carattere fiscale.
Non è questa l'occasione per riportare i vari criteri (prova integrativa con la trattazione di un determinato numero di affari giudiziari) precedenti al 1985, ma indicheremo solo in via sommaria, il periodo più recente, precisando che la Cassa Forense, per l'accertamento del requisito dell'esercizio professionale continuativo (delibere del Comitato dei Delegati dichiarate legittime, con sentenza della Cassazione del 18 gennaio 1988, n. 125), fa riferimento, esclusivamente al volume di affari Iva ed al reddito professionale Irpef, congiuntamente e disgiuntamente.
Si riportano, per opportuna conoscenza degli iscritti, con la tabella che segue, i redditi Irpef e volumi di affari Iva dal 1986 al 2007 (valori in lire ed in euro):

REDDITO IRPEF NETTO

VOLUME DI AFFARI IVA

In Euro

In Lire

In Euro

In Lire

1986

2.711,40

5.250.000

4.067,10

7.875.000

1987

3.532,57

6.840.000

5.298,85

10.260.000

1988

3.749,48

7.260.000

5.624,22

10.890.000

1989

3.935,40

7.620.000

5.903,10

11.430.000

1990

4.130,62

7.998.000

6.195,93

11.997.000

1991

4.400,21

8.520.000

6.600,32

12.780.000

1992

4.679,10

9.060.000

7.018,65

13.590.000

1993

4.988,97

9.660.000

7.483,46

14.490.000

1994

5.267,86

10.200.000

7.901,79

15.300.000

1995

5.484,77

10.620.000

8.227,16

15.930.000

1996

5.701,68

11.040.000

8.552,53

16.560.000

1997

6.042,55

11.700.000

9.063,82

17.550.000

1998

6.290,45

12.180.000

9.435,67

18.270.000

1999

6.383,41

12.360.000

9.575,11

18.540.000

2000

6.507,36

12.600.000

9.761,04

18.900.000

2001

6.600,32

12.780.000

9.900,48

19.170.000

2002

6.780,00

10.170,00

2003

6.960,00

10.440,00

2004

7.140,00

10.710,00

2005

7.320,00

10.980,00

2006

7.470,00

11.205,00

2007

7.590,00

11.385,00

Con la delibera del Comitato dei Delegati del 28 settembre 2007, i limiti sono stati così aggiornati:

Irpef

Iva

2008

8.000,00

12.000,00

2009

9.000,00

13.500,00

2010

10.000,00

15.000,00

Dal 2011 le somme verranno rivalutate annualmente secondo gli indici Istat.
Da evidenziare:
1) è ammessa la media fra redditi, oppure fra volumi di affari, relativamente a tre anni successivi consecutivi. Ciò a tutela dell'iscritto che intenda mantenere l'iscrizione; ma questo non esclude, però, la possibilità per l'iscritto di chiedere la cancellazione per l'anno in cui vengano a mancare i minimi previsti.
2) per il triennio iniziale di iscrizione all'albo, gli avvocati sono esonerati dalla prova della continuità e prevalenza dell'esercizio della professione forense, purché, per tale iniziale triennio, si abbia denunciato, per ciascun anno successivo al primo, un volume di affari ai fini dell'Iva di qualsiasi importo.
3) Nei successivi cinque anni di esercizio professionale (non che dopo il compimento del 60º anno di età), i limiti reddituali sopra indicati sono ridotti alla metà per gli avvocati iscritti alla Cassa.
4) Per i praticanti avvocati iscritti alla Cassa non si richiede alcuna prova dell'esercizio continuativo della professione.
5) In caso di maternità la madre è esonerata dal fornire tale prova per due anni, computando (se richiesto) anche l'anno precedente alla nascita del figlio.
Tale esonero spetta anche in presenza di un bambino adottato o affidato in preadozione, purché non abbia superato i sei anni di età e con decorrenza dall'anno del suo ingresso nella famiglia dell'iscritto.
6) In caso di comprovata malattia o di altro grave impedimento, la Giunta Esecutiva può valutare, in maniera discrezionale, la situazione, sulla base degli elementi forniti dall'interessato e sentito il parere del competente Consiglio dell’Ordine.
7) Quando il professionista sia investito di una delle specifiche cariche pubbliche elettive indicate nell'art. 22 della legge 576/1980 (vedi Cass. 20.9.1999, n. 10164).
In ogni caso, come ribadito dalla Corte di Cassazione (12.2.1997, n. 1300; Cass. S.U. 13.11.1986, n. 6638), indipendentemente dai requisiti formali, sopra indicati, è necessario l'esercizio effettivo della libera professione in modo continuativo.
Tali criteri sono tassativi; ed il superamento dei livelli minimi costituisce presunzione di diritto dell'esercizio della professione di avvocato con carattere di continuità.

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