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Trattamento e tutela dei dati personali nell'ambito del processo

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di Franco Ballati

In relazione al tema assegnatomi [NOTA], anzi concordato, tratterò, in modo sintetico, la problematica dei dati personali in sede giudiziaria, con riferimento specifico al processo civile.

Preliminarmente appare opportuno, per chiarezza, richiamare alcuni adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy (d.lgvo 196/2003, dall'art 4 all'art. 13), in relazione al corretto trattamento dei dati nell'ambito del processo.
Non tratteremo, volutamente, il dovere deontologico di segretezza e riservatezza, previsto dall'articolo nove del codice deontologico forense, che sarà oggetto di uno specifico intervento da parte di altro relatore (dando per scontato che per tutti siano acquisiti i concetti di trattamento dei dati personali, sensibili o meno, diritti dell'interessato, consenso).

 

Informativa


Ex art. 13 della legge, le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire, sono:

Tale informativa non è ritenuta necessaria:

L'informativa può essere fornita sia al cliente che ai terzi;
a) al cliente (necessaria)
Può essere data anche in forma orale; oppure può essere spedita;
b) ai terzi
Per quanto ci interessa (attività giudiziaria o processo) non è prevista la necessità di fornire informativa ai terzi di cui si vengono a trattare dati (intendendosi per terzi la controparte, oppure i testimoni, il chiamato in causa o comunque tutti gli altri soggetti di cui si abbia necessità di trattare i dati nell'ambito del processo).
Lo prevede espressamente il comma cinque dell'articolo 13 del D.lgvo 196/2003, che esonera dall'obbligo di rendere l'informativa all'interessato, se il dato viene trattato "per far valere e difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il tempo strettamente necessario al loro perseguimento".

 

Il consenso e le modalità di trattamento dei dati

 

Il consenso dell'interessato (ex art. 4 e 24 della c.d. “legge sulla privacy”) può essere "documentato" in forma scritta (ovverosia riportato dal titolare o responsabile del trattamento o da suo incaricato su di un registro o su di un atto o lettera sottoscritta, che generalmente è la stessa che il professionista si fa rilasciare con l'informativa), mentre occorre il consenso scritto dell'interessato (cioè con la sua sottoscrizione) quando il trattamento concerne dati sensibili.
Non è necessario avere consenso della parte (o di terzi soggetti) quando i dati (articolo 24 e articolo 26):

Per quanto i dati sensibili di terzi, il Garante per la privacy ha precisato che gli stessi possono essere trattati, ove ciò sia strettamente indispensabile per l'esecuzione di specifiche prestazioni professionali richieste da clienti; e per quanto concerne alcuni dati particolarmente sensibili (quali lo stato di salute e la vita sessuale del terzo) gli stessi possono essere trattati solo se il diritto tutelato dal professionista in sede giudiziaria è di rango pari o superiore al diritto alla riservatezza vantato dal terzo pure quando si tuteli un diritto alla personalità od altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile.
Ne consegue la necessità di una valutazione comparativa fra le opposte esigenze e diritti.
Ne riparleremo successivamente.
Si deve, invece, sottolineare che, l'articolo 13, comma cinque lettera b) del decreto 196/2003 esclude dall'obbligo della previa informazione l'attività giudiziale. 

Si discute se ne rimanga invece vincolata l'attività stragiudiziale; ed il dibattito è ancora aperto.  Non è questa la sede per occuparcene; ma pare opportuno ricordare che l'attività stragiudiziale può suddividersi in attività di assistenza ed attività di mera consulenza.  Si è detto che è esclusa la necessità del consenso quando il trattamento è necessario per adempiere ad un contratto al quale la parte è interessata (lettera b articolo 24). 

Ora, sembra di poter affermare: “l’assistenza si inserisce nella contrapposizione o, comunque, nel confronto, fra due o più parti. L’avvocato agisce, in rappresentanza e difesa di una di queste, su mandato della stessa. Il contratto di mandato è solo presuntivamente oneroso (1709 c.c.), ben può essere convenuta la gratuità della prestazione professionale ed anche in tale ipotesi l’Avvocato agisce in forza di vincolo contrattuale con l’assistito.

Per quanto concerne la consulenza stragiudiziale, quando questa si svolge su base contrattuale (d’opera intellettuale, artt. 2222 e segg. c.c.) rientra nell’ipotesi della lett. b dell’art. 24 e, pertanto, il trattamento dei dati che la stessa richiede non è soggetto a previa autorizzazione dell’interessato. Detta autorizzazione parrebbe, invece, necessaria per la consulenza gratuita (prestata per volontariato sociale, o ad amici, parenti ... – ammessa in sede deontologica) che non si fonda su contratto d’opera (sinallagmatico), oneroso per il cliente”  (tratto da "Deontologia dei rapporti avvocato -cliente e Privacy"  - su www.dirittosuweb.com).

Relativamente al trattamento dei dati, si rimanda all'articolo 11 del decreto legislativo 196/2003, che detta norme inderogabili e che sanziona espressamente, come inutilizzabile, il trattamento svolto in difformità da quanto previsto.

Tale limite vale sia per le parti che per il giudice e dei suoi ausiliari; ma non si può arrivare a sostenere che atti processuali basati sul trattamento dei dati non conformi alla normativa possano essere caducati per effetto di poteri amministrativi dell'autorità garante per la privacy (vedi articolo 160 del citato decreto legislativo 196/2003).

Anzi tale potere deve intendersi inesistente, essendo possibile, per l'autorità garante della privacy, accertare solo eventuali violazioni del trattamento dei dati, così come previsto dall'articolo 11.

Sul punto le ultime sentenze della Corte di Cassazione sono conformi.

Occorre innanzitutto rilevare che il d.lgs. 03/196 (codice privacy) stabilisce: a ) che è escluso il diritto di opposizione al trattamento dei dati da parte dell'interessato previsto dall'art. 7, quando il trattamento avvenga per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria ( art. 8, comma 2 lett. e ); b ) che il trattamento di dati personali non presuppone il consenso dell'interessato ove il trattamento avvenga per difendere un diritto in sede giudiziaria, e sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo necessario al loro perseguimento (art. 24) ; c) che la titolarità dei trattamenti dei dati in ambito giudiziario va individuata in capo al Ministero, al CSM, agli uffici giudiziari, con riferimento alle loro rispettive attribuzioni (art. 46); d ) che non è applicabile nella sua generalità la disciplina sul trattamento dei dati personali, ove gli stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito del processo (art. 47). Le rilevanti eccezioni alla disciplina generale cui si è fatto ora riferimento costituiscono dunque chiara conferma della peculiare rilevanza attribuita dal legislatore al diritto di agire e di difendersi in giudizio, diritto che, costituzionalmente garantito, legittima la previsione di deroghe rispetto al regime ordinario, al fine di assicurarne l'effettiva tutela. In tal senso d'altra parte si è costantemente espressa questa Corte nelle non frequentissime decisioni adottate in merito, con le quali è stata affermata la derogabilità della disciplina dettata a tutela dell'interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest'ultimo interesse […]. In altri termini deve ritenersi che la disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali subisca deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito. Ciò comporta che in tale sede devono trovare composizione le diverse esigenze ( di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo ) , ove non coincidenti e, come ulteriore conseguenza, che alle disposizioni che regolano il processo deve essere attribuita natura speciale rispetto a quelle contenute nel codice della privacy e nei confronti di esse, quindi, nel caso di divergenza, devono prevalere” (Cass. civ., 8.2.2011, n. 3034).

 

Prova illecita

 

Si discute se la prova, assunta nel processo in violazione della normativa sulla privacy, sia da considerarsi "prova illecita" o "prova atipica" (quella cioè che non è espressamente prevista dalla legge).

Prova nulla (e non illecita) sarebbe quella assunta in violazione dei divieti posti nell'interesse della parte e non attinenti a principi di ordine pubblico (Ricci: "Le prove illecite nel processo civile").

Prova illecita è quella prova vietata perché contraria a norme di legge. 

Ne consegue che la violazione di un qualsiasi divieto di legge comporta la non utilizzabilità della prova.

Se la prova è comunque entrata nel processo il giudice, non potendo considerare tale prova atipica, non potrà mai considerare lecita una prova assunta in violazione dei criteri posti dall'articolo 11 del decreto legislativo, altrimenti si consentirebbe alle parti di violare un divieto di legge (al fine di esercitare un diritto) ma lo stesso giudice verrebbe a ritenere ammissibile e rilevante ciò che invece è vietato.

La parte otterrebbe, così, un risultato illecito.

L'illiceità della prova, così come assunta, è rilevabile in qualsiasi momento e la rende inutilizzabile ed inefficace, in quanto assunta in violazione di un espresso divieto di legge, posta a garanzia di uno dei diritti fondamentali dell'individuo.

Se la si considerasse, invece, prova nulla (accedendo al concetto di prova atipica) perché assunta in violazione di divieti posti nell'interesse della parte, la nullità di detta prova sarebbe rilevabile solo, generalmente, entro l'udienza successiva.

È vero che il diritto di difesa nel giudizio prevale, in linea di principio, sulla tutela alla riservatezza, ma tale diritto, alla difesa, deve essere esplicato ed il dato legittimamente trattato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo.

Si devono, quindi, rispettare le seguenti condizioni, nella trattazione del dato:

Altrimenti il trattamento deve considerarsi illecito, i dati non utilizzabili, e la prova, eventualmente ammessa ed espletata, illecita ed inutilizzabile.

Vi è da aggiungere che per i dati concernenti lo stato di salute o la vita sessuale, ai sensi dell'articolo 26, quarto comma, decreto legislativo 396/2003, il trattamento di tali dati (come detti sensibili) è consentito solo quando si agisce per la difesa di un diritto di rango almeno pari a quello della riservatezza del terzo ovvero di un diritto alla personalità o di altro diritto fondamentale.

Se quindi è stata, per errore, raccolta una prova (sia essa testimoniale od una confessione od un giuramento) in modo illecito, nell'accezione sopraindicata, il giudice non potrà porre a fondamento della sua decisione le risultanze di tale prova, neppure richiamandosi al libero convincimento del giudice, sulla valutazione del contegno delle parti, privando così tale prova di qualsiasi efficacia nella valutazione dei fatti ai fini della decisione.

Per quanto concerne le prove documentali, ove se ne contesti l'illecita acquisizione ed il legittimo possesso, se prodotte nei termini di legge (articolo 183 c.p.c.), e quindi entrate "legittimamente" a far parte del processo, il giudice dovrà dichiarare che tali documenti sono privi di efficacia probatoria, perché illecitamente acquisiti.

Ne discende che l'utilizzo, nel processo, di documenti forniti dal cliente (se contengono dati di terzi) per la difesa in giudizio, è consentito, senza necessità di un'informativa e del consenso da parte del terzo, cui i dati si riferiscono.

È consentito purché vi sia stata legittima acquisizione del documento, e cioè in modo lecito e secondo correttezza, o dalla parte o dal suo legale.

In proposito, si è stabilito che

non può essere riconosciuta efficacia probatoria a documenti pervenuti in possesso (di chi li produce) attraverso un'attività illecita, non potendosi ammettere che una parte consegua, con un'attività illecita, ciò che illegittimamente non potrebbe procurarsi.

Il giudice, quindi, poiché non è esonerato dall'osservanza delle modalità di trattamento dei dati (vedi articolo 11), dovrà esaminare attentamente le prove di cui le parti chiedono l'ammissione, al fine di impedire possibili violazioni della normativa e l'inserimento, nel processo, di prove illecite.

Identiche considerazioni devono farsi per i C.T.U. ed i C.T.P.

 

Fattispecie particolari

 

Con sentenza 3033 dell'8 febbraio 2011, la Corte di Cassazione ha precisato che il difensore può conservare, in studio, i documenti, anche dopo la revoca del mandato, ove tale documentazione sia necessaria per far tassare la notula dal Consiglio dell'Ordine.

Con provvedimento 21 ottobre 2010, il Garante della privacy aveva respinto la richiesta di un legale tendente ad ottenere la cancellazione dei propri dati personali esistenti in una causa di separazione giudiziale (poi abbandonata, a seguito di presentazione di una consensuale), con la motivazione che il trattamento contestato "risulta essere avvenuto nel legittimo esercizio del ministero difensivo al fine della presentazione dinanzi al giudice competente, dell'atto introduttivo del ricorso per separazione giudiziale corredato degli elementi ritenuti dall'avvocato necessari ai fini della corretta prospettazione della vicenda in questione”.

Ancora attuali e sulla base di principi stabiliti dalla precedente legge 675/1996, si conoscono tre recenti sentenze della Corte di Cassazione:

 

1) sent. n. 15327 del 30 giugno 2009

Fattispecie esaminata:

A tre dipendenti (di compagnia ferroviaria nazionale) erano pervenute tre lettere anonime pesantemente ingiuriose; avevano quindi chiesto al datore di lavoro alcuni documenti con la sottoscrizione o interamente scritti a mano di altro dipendente, al fine di accertare, con perizia specifica, se egli fosse o meno l'autore degli scritti ingiuriosi ricevuti dai colleghi. La Corte di Appello, confermando la sentenza del Tribunale, aveva statuito che il datore di lavoro, al fine di ripristinare un clima sereno in azienda, bene aveva fatto a consegnare tali documenti per consentire la perizia grafologica, in quanto la “normativa sulla privacy andava coordinata con l'obbligo dell'imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro alle sue dipendenze, ai sensi dell'art. 2087 c.c.”

La Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza in questione, ha statuito che, in tema di trattamento dei dati personali, l'interesse alla riservatezza, tutelato dall'ordinamento positivo, recede quando quest'ultimo sia esercitato per la difesa di un interesse giudizialmente rilevante e nei soli limiti in cui esso sia necessaria alla tutela.

Con una riserva però: "non potendosi prescindere da un giudizio di comparazione, rimessa al giudice di merito, degli interessi in gioco".

E con l'ulteriore considerazione che la legge 675/1996, non configurando uno "statuto generale della persona", non si applicherebbe in modo generalizzato ad ogni situazione soggettiva, comunque riconducibile al novero dei diritti alla persona, "preludendo l'accesso solo per i documenti relativi dati sensibili della persona (vita privata, riservatezza sullo stato di salute, fede religiosa, difesa della dignità umana)".

 

2) sent. n. 3358 dell'11 febbraio 2009

Fattispecie esaminata:

L'Avvocato Tizio era stato, per lungo tempo, legale di una nota azienda. Dopo la cessazione del rapporto, inviò alcune lettere a Caio, che era il responsabile degli affari legali della società.

Citava, poi, in giudizio sia la società che il responsabile degli affari legali per risarcimento dei danni subiti dal comportamento di quest'ultimo che, oltre ad inviargli una lettera offensiva, avrebbe contribuito nella determinazione a rinunciare la mandato.

Caio, nel costituirsi in giudizio, produsse altra lettera di Tizio, indirizzata ad altra persona della stessa azienda, nella quale riconosceva, invece, di aver deciso di rinunciare alla collaborazione professionale per motivi attinenti la distribuzione dei compensi professionali fra i vari legali.

Tizio eccepiva che tale documento, prodotto da altra persona, violava la legge sulla privacy e chiedeva al Garante della Privacy di ordinare il ritiro di tale lettera dal fascicolo di parte, che rigettava il ricorso. Proposta opposizione davanti al Tribunale, questo respingeva la relativa domanda.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha precisato che (si riporta solo la massima):

“La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza. La facoltà di difendersi in giudizio utilizzando gli altrui dati personali va tuttavia esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dall'art. 9, lettere a) e d) della legge n. 675 del 1996, sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, e le esigenze di difesa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un avvocato per effetto della cessazione del rapporto professionale con un cliente, aveva ritenuto legittima la produzione di una lettera dello stesso attore indirizzata a terzi, da cui risultava che i motivi della rinuncia all'incarico erano diversi da quelli dedotti in giudizio)”.

 

3) sent. n. 18279 del 5 agosto 2010

Fattispecie esaminata:

Tizio veniva licenziato da una società (nel ns. caso, una rinomata compagnia telefonica nazionale) per aver, durante l'orario di lavoro e nei locali aziendali, tentato di baciare una collega, di cui non aveva mai indicato il nome.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano dichiarato illegittimo il licenziamento perché la lettera di contestazione era del tutto vaga, non si indicava il tempo trascorso nella stanza chiusa, se il dipendente avesse desistito immediatamente dall'atteggiamento, se fossero presenti altri colleghi o se fossero intervenute terze persone.

La dedotta tutela alla riservatezza della dipendente coinvolta non avrebbe potuto prevalere sul diritto di difesa del ricorrente di conoscere il nominativo della persona offesa.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha ancor più (rispetto alle precedenti decisioni) ribadito la necessità che il diritto alla privacy non può comunque legittimare una violazione del diritto alla difesa, diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (ai sensi dell'art. 24 della Costituzione).

Aveva precisato, sul punto, la Corte di Cassazione:

Sono note le difficoltà di definire con una regola generale ed in maniera esaustiva l'ambito applicativo della privacy nei casi in cui si debba procedere ad individuare un equo bilanciamento tra tale diritto ed altro diritto anche esso a copertura costituzionale. Sul punto è stata rimarcata nella materia in esame l'esigenza che si pervenga ad un esito variabile cosi come patrocinato da una autorevole opinione dottrinaria, che nei casi di contrapposizione di diritti garantiti dalla Carta Costituzionale parla di gerarchia mobile. Principio questo da intendersi - non come rigida e fissa subordinazione di uno degli interessi all'altro - ma come concreta individuazione da parte del giudice dell'interesse da privilegiare tra quelli antagonistici a seguito di una ponderata valutazione della specifica situazione sostanziale dedotta in giudizio con conseguente bilanciamento tra gli stessi, capace di evitare che la piena tutela di un interesse possa tradursi nella limitazione di quello contrapposto tanto da vanificarne o ridurne il valore contenutistico. Non si è mancato di osservare in dottrina - proprio in una materia attinente al diritto di riservatezza - che l'operazione di bilanciamento può condurre ad un arretramento di tutela dei dati personali tutte le volte in cui nel conflitto di interessi il grado di lesione della dignità dell'interessato sia di ridotta portata rispetto a quella che subirebbe il diritto antagonista, non potendo consentirsi all'interessato di trincerarsi dietro l'astratta qualificazione del suo diritto si da limitare in maniera rilevante il diritto di difesa della controparte. La condivisione da parte di questa Corte di tale assunto induce ad affermare che il richiamo ad opera di una parte processuale al doveroso rispetto del diritto alla privacy - cui il legislatore assicura in sede giudiziaria idonei strumenti di garanzia - non può dunque legittimare, nei casi come quello in esame, una violazione del disposto di cui all'art. 24 Cost. che, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, non può incontrare nel suo esercizio ostacoli all'accertamento della verità materiale a fronte di addebiti suscettibili di determinare ricadute pregiudizievoli alla persona dell'incolpato ed alla sua onorabilità o come nel caso in esame - anche alla perdita del diritto al posto di lavoro. 3.2. Ragioni di completezza motivazionale inducono a evidenziare - con riferimento a fattispecie aventi ad oggetto il diritto alla riservatezza come nella giurisprudenza di legittimità si riscontri ripetutamente l'affermazione che il giudice di merito debba effettuare in caso di contrapposizione di diritti una comparazione tra gli stessi al fine di trovare un giusto equilibrio tra le posizioni delle parti in lite (cfr. al riguardo: Cass. 30 giugno 2009 n. 15327, secondo cui la riservatezza dei dati personali debba recedere qualora il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui sia necessario per la tutela dello stesso, cui adde - con espresso riferimento al codice della privacy di cui al D.Lgs. 193 del 2003 - e sempre per la necessita di una valutazione comparativa tra il diritto protetto dalla suddetta normativa ed il rango del diritto azionato (Cass. 7 luglio 2008 n. 18584).


4) sent. n. 3034 del 8 febbraio 2011

Fattispecie esaminata:

In un procedimento di divorzio, nel corso del giudizio il G.I., con ordinanza riservata, aveva ammesso prova testimoniale ed ordinato l'esibizione di documentazione bancaria riferibile al ricorrente presso cinque agenzie bancarie, oltre ad una carta di credito, alle docenze presso l'Università Cattolica e Bocconi di Milano, assieme ai modelli U75 per gli anni 2004-2007.

La difesa alla controparte aveva notificato a ciascuno copia della prima pagina del verbale della prima udienza, e di altre due udienze successive e copia dell'ordinanza. Con la sentenza sopra richiamata, la Corte di Cassazione ha affermato un principio di notevole importanza.

La notifica dei verbali d'udienza, a parere del ricorrente, in quanto contenenti suoi dati sensibili (anche relativi al suo stato di salute), avrebbe così violato la disciplina in tema di tutela dei dati personali.

La Corte di Cassazione, in proposito, nel rigettare il ricorso, ha evidenziato che le modalità esecutive della notificazione dell'ordine di esibizione erano conformi al modello normativo (vedi articoli 1341 e 1372 c.p.c., articoli 95, disp. att.3, c.p.c.) e che la parte notificante ha operato nel rispetto della normativa dettata dal codice di rito. La notifica dell'atto va quindi eseguita mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare.

Così concludendo e statuendo in diritto:

Inoltre occorre in proposito evidenziare che, alla luce del chiaro disposto dell'art. 46 d.l.gvo 03/196, il titolare del trattamento del dato personale va identificato nell'ufficio giudiziario procedente, e quindi nel giudice istruttore che nel caso in esame lo rappresentava, giudice che ha disposto nel senso sopra indicato delegando la parte richiedente alla semplice esecuzione di quanto da lui stabilito.

A voler opinare diversamente si dovrebbe coerentemente ritenere che, nonostante un ordine del giudice titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività istruttoria e nonostante la incontestabile conformità del detto ordine alla disciplina vigente, la parte delegata per l'esecuzione, nella sua nuova qualità di titolare del trattamento dei dati acquisita per effetto del provvedimento del giudice, abbia per questo solo fatto l'onere di verificare l'osservanza nel concreto dei principi di correttezza, pertinenza, non eccedenza che devono trovare attuazione nel trattamento dei dati personali (art. 24, primo comma lett. f, d.lvo 03/196 e, in giurisprudenza, C. 09/15327, C. 09/3358, C. 08/12285, con riferimento all'art. 9 lett. a )e d ) l.. 96/675 all'epoca vigente ). Il potere di sindacato nei confronti del giudice estensore del provvedimento implicitamente conferito determinerebbe conseguentemente la fisiologica possibilità di un eventuale inadempimento rispetto al relativo ordine, con i connessi effetti sanzionatori sul piano processuale (nullità, inammissibilità, decadenza) per il mancato compimento dell'atto nei termini indicati. Inoltre dall'impostazione ora delineata deriverebbe anche un'incidenza negativa sul diritto di difesa della parte onerata dell'adempimento, costretta a subire alternativamente le conseguenze pregiudizievoli riconducibili a violazioni della disciplina della protezione dei dati personali ovvero quelle prettamente processuali derivanti dalla difforme esecuzione dell'ordine del giudice. D'altra parte non è neppure vero che da tale premessa ( quella cioè della non sindacabilità del provvedimento del giudice istruttore nella fase della relativa esecuzione ) discenderebbe una limitazione ed una compressione del diritto di difesa della parte denunciante la violazione della disciplina relativa alla protezione dei dati personali. Eventuali richieste finalizzate ad assicurare adeguata tutela sul punto ben possono ( e anzi sulla scorta di quanto sopra esposto devono) essere proposte al giudice istruttore ( ipotesi che non risulta essersi verificata nella specie), che nella fase di emanazione del provvedimento potrà adottare le eventuali misure ritenute utili al riguardo.

Si dovrebbe allora concludere che il codice di procedura civile prevale rispetto al codice sulla privacy. Con ripercussioni, evidenti, quindi, a nostro parere, anche sulla deontologia professionale in materia di riservatezza e di tutela della privacy.

L'argomento non è di nostra competenza, e sarà trattato, successivamente, da altro relatore. 

Ma riteniamo opportuno, in proposito, di riportare, quasi per esteso per la sua importanza, una decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona del 4 ottobre 2004.

Tale decisione si adegua, ci sembra, a quella della Corte di Cassazione (o forse è l'inverso):

Oggetto dell'esposto al Consiglio era la presentazione, da parte del difensore, della documentazione bancaria inerente la controparte in due processi civili per separazione, senza averne previamente acquisito il consenso. Questo comportamento integrava, a detta dell'attore, una violazione della normativa sulla privacy proprio per via della mancata prestazione del consenso da parte dell'interessato. Contro queste accuse l'avvocato si difendeva precisando che la documentazione gli era stata fornita dal cliente, il quale ne era in possesso in quanto coniuge separato dell'attore, ma soprattutto che il possesso di quei documenti era legittimo in quanto anteriore alla separazione dalla moglie e finalizzato a dimostrare in giudizio alcuni prelievi non autorizzati, effettuati dal conto corrente cointestato, e poi versati su un altro conto intestato solo all'attrice, circostanza che, peraltro, la stessa attrice aveva confermato nel corso del giudizio.

Il Consiglio dell'Ordine, in primo luogo, ha rilevato che il diritto di difesa giudiziale ex art. 24 Cost. debba prevalere su quello alla riservatezza in quanto norma di rango costituzionale (in realtà, sul punto, la dottrina si sta sempre più orientando verso un inquadramento di rango costituzionalistico del diritto alla riservatezza, per cui il rilievo della maggior forza della norma contenuta nell'art. 24 Cost. a fronte del diritto alla riservatezza appare poco corretto), ma soprattutto che le esenzioni contenute nell'art. 13, lett. b) e nell'art. 24, lett. f) del D.lgs. n. 196/2003 consentono il trattamento dei dati comuni ai fini di esercitare delle pretese in giudizio, sempre che i dati siano trattati solo in relazione alla richiesta giudiziale e per il periodo di tempo strettamente necessario. Inoltre si rileva la stretta pertinenza dei documenti presentati con le richieste giudiziali avanzate, e che, nel caso di specie, per gli stessi non poteva parlarsi di "divulgazione", dal momento che essi erano stati semplicemente inseriti nel fascicolo processuale, per cui potevano essere trattati solo da persone comunque tenute al segreto d'ufficio o al segreto professionale. La circostanza, poi, che detta documentazione si riferisse ad un momento temporale anteriore alla separazione ne legittima il possesso da parte del cliente, e quindi ne giustifica l'apprensione da parte del difensore.

In sostanza, per il Consiglio dell'Ordine di Verona, nessuna contestazione può essere mossa al legale sotto il profilo deontologico, ma anzi viene ravvisato un corretto esercizio del dovere di assicurare la miglior difesa al proprio assistito.

 

Chiudiamo il ns. intervento con un richiamo alle “Linee guida sul trattamento dei dati personali nella riproduzione dei provvedimenti giurisdizionali”, provvedimento emanato dal Garante della Privacy in data 2.12.2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2/2011 del 4.1.2011.

 

Non è ns. compito esaminare il quadro degli interventi; rimandiamo gli interessati alla lettura integrale di tale provvedimento (e che pubblicheremo integralmente sul ns. sito, unitamente alle sentenze della Cassazione in precedenza ricordate). Si deve solo precisare che i Pubblici Ministeri ed i Giudici sono liberi dai vincoli indicati nelle “linee guida” che non incidono sulle norme processuali che l'autorità giudiziaria deve rispettare ed applicare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla esplicazione delle funzioni giurisdizionali.

Grazie a tutti per l'attenzione.

 

 

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NOTA: il presente elaborato è stato redatto dall'autore in occasione di un Convegno tenutosi a Pistoia il 18.2.2011 in tema di Privacy cui ha partecipato in qualità di relatore

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