In evidenza

Decreto n. 28/2010 del 4.3.2010 sulla conciliazione. Brevi considerazioni.

Scritto il .

di Franco Ballati

Il decreto legislativo n. 28 del 4.3.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5.3.2010, in attuazione dell'art. 60 della Legge delega n. 69/2009 in attuazione dell'art. 60 della Legge delega n. 69/2009, in sintesi, dispone, per quanto ci concerne, quanto segue:

  1. Conciliazione obbligatoria

    La conciliazione diventa obbligatoria (art. 5 del decreto legislativo) in materia di (e con decorrenza del 20.3.2011):

    In tali casi, gli interessati dovranno ricorrere agli organismi di conciliazione, prima di rivolgersi alle autorità giudiziarie.

    Il tentativo di conciliazione diventa condizione di procedibilità.

  1. Conciliazione facoltativa

    AI sensi degli artt. 2 e 4 del decreto legge, chiunque può chiedere la mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.

    La disposizione è in vigore dal 20.3.2010.

    Non sono considerati diritti disponibili i diritti della personalità, i diritti di famiglia ed i diritti soggettivi pubblici.

  2. Condizione di procedibilità

    L'esperimento del procedimento di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

    La improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo tempestivamente depositato e non può essere rilevato di ufficio dal giudice oltre la prima udienza.

  3. Poteri del Giudice

    Se la mediazione non si è conclusa (anche se iniziata) il giudice fissa altra udienza dopo la scadenza del termine per l'espletamento di tale conciliazione.

    Se la mediazione non è stata esperita, assegna alle parti il termine di 15 gg. per la presentazione della domanda di mediazione.

    Non è stata prevista una sospensione del processo, ma solo un differimento dell'udienza per la ripresa del procedimento.

    La condizione di procedibilità non si applica alle azioni previste dagli art. 37 (azione inibitoria delle clausole vessatorie), art. 140 (azioni proposte dalle associazioni consumatori), art. 140 bis (Class Action) del codice del consumo (v. decreto l.gvo n. 206/2005).

  4. Esclusioni

    Sono esclusi, come condizione di procedibilità:

  1. Conciliazione contrattuale

    L'obbligatorietà della conciliazione (come condizione di procedibilità) può derivare anche da una clausola contrattuale, sottoscritta dalle parti (un contratto, statuto o atto costitutivo).

    Se la conciliazione non è stata esperita, il giudice, su eccezione della parte, concede termine di gg. 15 per la presentazione della domanda di conciliazione e fissa l'udienza dopo la scadenza del termine.

  2. Effetti della domanda di conciliazione

    La domanda di mediazione produce anche effetti sostanziali; per quanto concerne la prescrizione, produce i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data impedisce anche la decadenza.

    Il giudice, anche in appello, prima della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa, può invitare le parti alla mediazione.

    Se le parti accettano l'invito, il giudice assegna loro 15 gg. per la presentazione della domanda di mediazione e fissa l'udienza a data successiva alla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

  3. Organismi di conciliazione

    Gli ordini professionali possono istituire appositi ordini di conciliazione per gestire le procedure alternative di risoluzione delle controversie, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia, avvalendosi di proprio personale ed utilizzando locali nella propria disponibilità.

    I consigli degli Ordini degli Avvocati possono istituire organismi presso ciascun Tribunale, avvalendosi di proprio personale ed utilizzando locali posti a loro disposizione dal Presidente del Tribunale.

    Soltanto gli organismi costituiti in tal modo presso i tribunali potranno essere iscritti a semplice domanda al registro previsto dall'art. 16 del decreto delegato; tutti gli altri organismi dovranno essere istituiti nel rispetto delle più complesse procedure di verifica previste dallo stesso art. 16, e, attualmente, dai decreti del Ministero della Giustizia del 23.7.2004 n. 222 e 223 cui si rimanda.

  4. Conciliatore

    Possono essere nominati conciliatori, di diritto, ai sensi del decreto legislativo n. 5/2003:

    Per la formazione degli altri conciliatori (per esempio iscritti in albi professionali da meno di 15 anni) occorre frequentare un corso base della durata di almeno 40 ore (con tetto massimo di 30 partecipanti) (vedi d.lgvo 5/2003).

    Presso il Ministero di Giustizia viene istituito l'elenco dei formatori per la mediazione giudiziale.

  1. Procedimento di conciliazione – Mediazione

  1. Accordo concluso

  1. Mancato Accordo

  1. Penalità per chi non concilia (Giudizio di merito)

    Nella causa successiva all'esperimento del tentativo di conciliazione si può avere:

  1. Verbale come titolo esecutivo

    Il verbale di accordo, omologato dal Tribunale ove ha sede l'organismo di conciliazione, costituisce titolo esecutivo per le esecuzioni e per l'iscrizione di ipoteca.

  2. Disposizioni finali

    Si ricordano, poi, le varie conciliazioni in tema di (cui si rimanda):

  1. Obblighi del mediatore

    Il mediatore, ed i suoi ausiliari, non possono assumere diritti ed obblighi connessi, direttamente od indirettamente, con agli affari trattati.

    Gli stessi devono, per ciascun affare, sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità.

  2. Divieto di deporre

    Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

    Allo stesso si applicano le disposizioni dell'art. 200 del c.p.p.

     

     

Stampa