Giurisprudenza commentata

Sfratti per morosità - necessaria dichiarazione ex art.7 L.431/98

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(Tribunale di Pistoia, sez.Monsummano T.me, ordinanza 06.06.2000)
[Dott. Pierpaolo Grauso]
di Franco Ballati

La decisione assunta dal Giudice appare ineccepibile, anche per la esauriente motivazione.

L’esecuzione di rilascio, così come prevede l’art. 7 della L. 431/98, non può essere iniziata se il locatore non fornisce al conduttore, nell’atto di precetto o con apposta dichiarazione, gli etremi relativi agli adempimenti in materia di registro, Irpef ed Ici.

La regola vale anche per gli sfratti per morosità.

La giurisprudenza, sul punto, sembra pacifica (vedi sent. Trib. di Alessandria in www.confedilizia.it ).

Da ricordare, infine, il rinvio alla Corte Costituzionale della disposizione di cui all’art. 7 della legislazione in questione da parte del Tribunale di Firenze (ordinanza del G.E. Dott. Mascagni) che ha testualmente rilevato come “l’art. 7 (della citata legge) … pone una condizione che si configura come un limite al diritto di agire esecutivamente, senza che tale limite sia minimamente determinato da esigenze di contemperamento delle esigenze del locatore esecutante e del conduttore esecutato”, con la conclusione che “la norma in discussione fosse finalizzata a creare un ulteriore strumento di controllo fiscale del locatore”

Avv.Franco Ballati
 

TRIBUNALE DI PISTOIA

SEZIONE DISTACCATA DI MONSUMMANO TERME

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva che precede;

letti gli atti e documenti di causa;

rilevato che l’art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante le condizioni per la “messa in esecuzione” dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati, non individua differenze di disciplina fondate sulla tipologia del provvedimento azionato, né distingue tra provvedimenti di rilascio per finita locazione o per inadempimento del conduttore (morosità);

che, in dottrina, si è tuttavia affermato che la norma in questione avrebbe riguardo ai soli provvedimenti di rilascio per finita locazione, alla stregua di un’interpretazione sistematica che tiene conto dello stretto rapporto tra l’art. 7 ed il precedente art. 6, quest’ultimo espressamente deputato a disciplinare le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione, di talché anche l’ambito di applicazione dell’art. 7 dovrebbe ritenersi circoscritto in tal senso;

che, per un verso, tale orientamento contrasta però con l’inserimento dell’art. 7 (per quanto connesso alla norma che lo precede) in un capo della legge, il terzo, genericamente intitolato alla “esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, senza distinzioni di sorta;

che, soprattutto, all’accoglimento della tesi fatta propria da parte convenuta osta la ratio della norma in esame, evidentemente ispirata al perseguimento di finalità di esclusivo ordine fiscale, e tale da non giustificare alcuna diversità di trattamento tra rilascio per finita locazione e rilascio per morosità;

che, in contrario, non possono trarsi argomenti dal D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni nella legge 20 aprile 2000, n. 97, emesso al dichiarato scopo di adottare misure per ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti di rilascio degli immobili per finita locazione, e contenente una disposizione di interpretazione autentica dell’art. 7 cit., non essendovi alcuna incompatibilità fra la normativa introdotta in via d’urgenza e l’applicazione dell’art. 7 ad ogni tipo di provvedimento di rilascio, purché relativo ad immobili adibiti ad uso abitativo;

P.Q.M.

conferma il provvedimento provvisorio di sospensione dell’esecuzione, e rimette le parti dinanzi a sé per l’udienza già fissata del 20 giugno 2000, ore 9,30.

Si comunichi.

Monsummano Terme, 6 giugno 2000

Il Giudice

dott. Pierpaolo Grauso

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