Giurisprudenza commentata

Divieto di interposizione fittizia in materia di prestazioni lavorative (manodopera)

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Sentenza 4.6-6.8.2009, n. 232/09, Tribunale di Pistoia, Sez. Lavoro

di Franco Ballati

Il fatto
Alcuni dipendenti di due diverse società, presso le quali avevano (ed ancora lavorano), hanno chiesto, al Giudice del Lavoro, che venisse accertato il carattere fittizio dei rispettivi contratti di appalto fra la società presso cui lavora(va)no (intermediario) e l'appaltatore (vero); ciò sulla base del fatto che le attrezzature usate erano della committente e che il lavoro avveniva non solo in modo promiscuo con personale di quest'ultima, ma che da questa provenissero, in effetti, le richieste e le direttive.
Ciò sulla base del disposto dell'art. 1 della L. 1369/1960,che, testualmente, prevedeva il divieto di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l'impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.


Premesso che la norma suddetta, con il divieto annesso (di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro), è stato abrogata, ad opera dell'art. 85 comma 1) lettera c) del Dlgs. 276/2003, che oggi dispone la somministrazione di lavoro tramite agenzie di lavoro c.d. “interinale”, sottoposte a preventiva autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro (ma la presente causa trae origine da assunzioni avvenute in precedenza, nel 1998), si ritiene che, correttamente, il Giudice del lavoro, con la sentenza non definitiva che si commenta, abbia “accertato” che il rapporto di lavoro si è instaurato “ab origine” con la società (interponente), e cioè della società che beneficia effettivamente della prestazione lavorativa, ponendo a carico della stessa il versamento delle differenze retributive, con relativo diverso inquadramento e qualifica.
Ciò rilevabile – afferma il G.d.L. - da “elementi gravi, precisi e concordanti, in ordine alla sostanza economica della vicenda” ricavabili dall'espletata istruttoria.
Il Giudice del Lavoro ha applicato il principio di diritto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite, la n. 22910 del 26.10.2006 che, componendo un contrasto insorto dalle sezioni del lavoro, ha stabilito che, in presenza del divieto di intermediazione di manodopera, “solo sull'appaltante (o interponennte) gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro, nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una (concorrente) responsabilità dell'appaltatore (o interposta) in virtù dell'apparenza del diritto e dell'apparente titolarità del rapporto di lavoro stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi”.
In precedenza, la Cassazione aveva sostenuto la sussistenza di una responsabilità solidale dell'interponente con l'interposto, formulando a carico del solo interponente la responsabilità per le prestazioni contributive e previdenziali (Cass. 1355/93); ciò sulla base del principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento dei terzi in buona fede.
Sulle diversità con la normativa vigente (d.lgvo 276/2003) si rimanda all'esauriente commento di Luigi Viola alla citata sentenza della Corte di Cassazione a Sez. Unite n. 22910/2006, rinvenibile su “www.altalex.com” del 27.12.2006.

  

 

 

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