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Parziale incostituzionalità dell'art. 669-quaterdecies c.p.c. - Violazione del diritto di difesa

 di Franco Ballati

Con la sentenza n. 26 del 28.1.2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 669-quaterdecies c.p.c. nella parte in cui esclude la possibilità, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, di proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito.
Ciò perché (vedi testo sentenza) la norma dichiarata dalla Consulta illegittima violerebbe il diritto di difesa.


 

 

SENTENZA N. 26
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 669-quaterdecies del codice di procedura
civile promosso dal Tribunale di La Spezia, nel procedimento vertente tra T.M.E. s.p.a. –
Termomeccanica Ecologica, Termomeccanica s.p.a., Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia
s.r.l., e Veolia Servizi Ambientali s.p.a. ed altri, con ordinanza del 31 ottobre 2008, iscritta al n. 146
del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie
speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di costituzione della T.M.E. s.p.a., – Termomeccanica Ecologica, Termomeccanica
s.p.a. e Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l.;
udito nell’udienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
udito l’avvocato Mario Bussoletti per la T.M.E. s.p.a., – Termomeccanica Ecologica,
Termomeccanica s.p.a. e Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l.
Ritenuto in fatto
1.— Il Tribunale di La Spezia, con ordinanza depositata il 31 ottobre 2008, ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui, escludendo
l’applicazione delle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, Libro IV, cod. proc. civ., e
segnatamente dell’art. 669-quinquies di detto codice, ai provvedimenti di cui alla Sezione IV,
impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale,
la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe
competente a conoscere del merito.
2.— Il rimettente premette che la vicenda all’esame del Collegio trae origine da un contratto,
stipulato il 29 maggio 2007, tra T.M.E. s.p.a. – Termomeccanica Ecologica e Termomeccanica
s.p.a., da una parte, Veolia Servizi Ambientali s.p.a. e Veolia Propreté s.a. dall’altra. In forza di tale
contratto T.M.E. s.p.a. – Termomeccanica Ecologica ha alienato a Veolia Servizi Ambientali s.p.a.
azioni pari al 75% del capitale sociale di una terza società, denominata T.M.T. Tecnitalia s.p.a. (poi
denominata Veolia Servizi Ambientali Tecnitalia s.p.a.), così acquisendo anche il controllo di T.E.V.
s.p.a. Termoenergia Versilia e di Vercelli Energia s.r.l., con perfezionamento al momento del
cosiddetto “closing”.
Successivamente, la società alienante ha trasferito la sua residua partecipazione in Veolia
Servizi Ambientali Tecnitalia s.p.a. a Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l.
Con lettera del 30 giugno 2008, la società acquirente ha lamentato – con riferimento agli
impianti inceneritori di Termo Energia Versilia s.p.a., di Tecnitalia s.p.a. e di Vercelli Energia s.r.l. –
che prima del “closing” essi erano stati gestiti in violazione della normativa dettata a tutela
dell’ambiente, mediante alterazione del cosiddetto «software di monitoraggio delle emissioni», in
modo da far risultare un minor livello delle emissioni di ossido di carbonio nell’atmosfera.
Deducendo la violazione del contratto e l’insorgere di notevoli danni, la detta società ha chiesto di
essere indennizzata.
A fronte di simile prospettiva, le società T.M.E. – Termomeccanica Ecologica,
Termomeccanica e Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia hanno chiesto che fosse espletato un
accertamento tecnico preventivo, diretto alla verifica, al momento del “closing” ed in epoca
successiva, della qualità e dello stato degli impianti, delle loro funzionalità e modalità di esercizio
pregresso ed attuale, con particolare riferimento al livello di emissioni di monossido di carbonio, al
«software di monitoraggio delle emissioni» ed alle relative registrazioni. Ma il Presidente del
Tribunale ha rigettato l’istanza, a seguito dell’eccezione di arbitrato formulata dalle società
resistenti, sulla base della clausola compromissoria contenuta nell’art. 16 del contratto, ritenendo
che l’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. escluda la possibilità d’instaurare un procedimento
d’istruzione preventiva in ipotesi di controversia compromessa in arbitri.
3.— Tanto esposto, il Tribunale di La Spezia, adito in sede di reclamo avverso il
provvedimento presidenziale formulato dalle società che avevano richiesto l’accertamento tecnico
preventivo, dopo aver dichiarato ammissibile il reclamo stesso (in base alla sentenza di questa Corte
n. 144 del 2008), ed inammissibile l’eccezione d’incompetenza per territorio sollevata dalle
resistenti, ha affermato che la possibilità di esperire il detto accertamento va verificata ed induce il
collegio a dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ.
Richiamato il contenuto di detta norma, il rimettente rileva che il tenore letterale di essa
impone di escludere che, al di là dell’eccezione costituita dall’art. 669-septies cod. proc. civ.
(oggetto di esplicita menzione), la disciplina dei procedimenti cautelari in generale possa essere
applicata all’accertamento tecnico preventivo, come, del resto, emerge anche dai lavori preparatori
della normativa de qua. Ne deriva che, con riguardo alla fattispecie, non opera la previsione di cui
all’art. 669-quinquies, alla stregua del quale, se la controversia è oggetto di clausola
compromissoria o è compromessa in arbitri, anche non rituali, o se è pendente il giudizio arbitrale,
la domanda cautelare si propone al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito.
Il rimettente prosegue osservando che non si può giungere ad una conclusione diversa
applicando l’art. 669-quinquies cod. proc. civ. in via analogica, in quanto il ricorso all’analogia
postula una lacuna normativa nella fattispecie non configurabile. Né potrebbe soccorrere una
interpretazione di detta norma costituzionalmente orientata, perché essa si porrebbe in contrasto con
il dettato del successivo art. 669-quaterdecies, comportandone l’abrogazione almeno parziale.
Né, infine, la soluzione favorevole all’ammissione del mezzo istruttorio potrebbe fondarsi
sulla valorizzazione del riferimento, operato da quest’ultima norma, ai “provvedimenti” e non ai
“procedimenti”, perché ciò si spiega con l’opzione del legislatore, dotato di ampi margini di
discrezionalità nella regolazione degli istituti processuali, diretta a disciplinare, con gli artt. 669-bis
e seguenti cod. proc. civ., il procedimento cautelare in modo uniforme, disegnandone un modello
tendenzialmente unico, per poi sancirne la portata applicativa, alla stregua della disposizione che
chiude la sezione I, ai singoli “tipi” di provvedimento cautelare previsti nelle successive Sezioni II,
III e V, con esclusione del tipo contemplato dall’art. 696 cod. proc. civ., incluso nella Sezione IV.
Tuttavia, aggiunge il rimettente, la disciplina del processo non si sottrae allo scrutinio di
ragionevolezza ed al vaglio di legittimità costituzionale sotto altri profili.
Al riguardo, pone in evidenza che, pur non essendo applicabile all’accertamento tecnico
preventivo l’art. 669-quinquies cod. proc. civ.: a) esso è strumento di tutela cautelare, al pari di
quelli contemplati nelle Sezioni II, III e V del Capo III del Libro IV cod. proc. civ., con riferimento
ai quali il detto art. 669-quinquies opera; b) in particolare, nel caso di compromesso in arbitri è
consentito il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 670, n. 2, cod. proc. civ., per
ottenere il sequestro di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si
pretende desumere elementi di prova, mentre non si può formulare istanza ai sensi dell’art. 696 cod.
proc. civ., nonostante la funzione cautelare probatoria comune ad entrambi gli strumenti; c) in
quanto provvedimento cautelare, esso non può essere concesso dagli arbitri ai sensi dell’art. 818
cod. proc. civ., a fortiori nel caso di arbitrato irrituale; d) l’alterazione dello stato dei luoghi, e in
generale di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, può provocare pregiudizi
irreparabili al diritto che l’istante intende far valere.
Ad avviso del rimettente, sulla base di tali considerazioni si deve dubitare della legittimità
costituzionale dell’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., con riferimento all’art. 3 Cost. (nella misura
in cui la citata norma del codice di rito determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto
agli altri provvedimenti cautelari, segnatamente ai sensi dell’art. 670, n. 2, cod. proc. civ.) e all’art.
24 Cost. (in considerazione del rapporto che lega il diritto di assolvere l’onus probandi con la
garanzia di cui alla norma censurata).
Infine, il giudice a quo chiarisce che la questione è rilevante nella specie perché, superate le
eccezioni d’inammissibilità del reclamo e d’incompetenza, l’istanza rigettata dal Giudice di prime
cure proprio in base alla norma denunziata dovrebbe essere accolta, quanto meno con riferimento
alla domanda di accertamento negativo ed alla domanda di danni nei confronti di una delle società
contraenti ed eventualmente di una società terza, in quanto rientranti nella cognizione devoluta agli
arbitri.
4.— Nel giudizio di legittimità costituzionale si sono costituite ed hanno presentato
deduzioni, con atto depositato il 16 giugno 2009, le parti reclamanti nel procedimento di merito.
Esse, premessa l’esposizione della vicenda e richiamato il contenuto dell’ordinanza di
rimessione, hanno dedotto che, in data 20 maggio 2009, Veolia Servizi Ambientali s.p.a. ha
depositato domanda di arbitrato presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi, avente ad
oggetto (tra l’altro) le contestazioni di cui alla lettera del 30 giugno 2008, aggiungendo che, alla
data di deposito delle deduzioni, il collegio arbitrale non era stato ancora costituito. Hanno poi
rimarcato che il giudizio costituzionale, una volta instaurato, prescinde dalle vicende del rapporto
processuale in cui la questione di legittimità è emersa in via incidentale e che la rilevanza della
questione è da valutare con esclusivo riferimento al momento dell’emanazione dell’ordinanza di
rinvio.
Dopo aver ribadito la persistenza dell’interesse al chiesto accertamento tecnico preventivo, le
deducenti affermano che la questione sollevata con l’ordinanza in epigrafe è ammissibile e fondata.
Quanto al primo profilo, esse si riportano agli argomenti svolti nell’ordinanza di rimessione,
sottolineando che la norma impugnata impedisce l’accoglimento del ricorso per accertamento
tecnico preventivo.
Quanto al secondo, rilevano che i provvedimenti d’istruzione preventiva sono misure poste a
presidio del diritto alla prova, costituente strumento indispensabile del più ampio diritto, garantito
dalla Costituzione, alla tutela delle proprie situazioni giuridiche ed alla difesa in ogni stato e grado
del procedimento.
Ad avviso delle parti private, dette misure appartengono alla più ampia categoria degli
strumenti di natura cautelare, come affermato anche da questa Corte (sentenza n. 144 del 2008), in
quanto si fondano sulla comune ratio di evitare che la durata del processo si risolva in un
pregiudizio per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni. Pertanto, la norma
dettata dall’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., nella parte in cui esclude l’applicazione dell’art.
669-quinquies dello stesso codice ai procedimenti d’istruzione preventiva, impedendone così
l’esperimento innanzi al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, nel caso in
cui la controversia sia oggetto di compromesso, di clausola compromissoria o se pende giudizio
arbitrale, viene a porsi in contrasto con i parametri costituzionali richiamati nell’ordinanza di
rimessione. E, pur volendo giustificare distinzioni di disciplina tra misure cautelari a contenuto
conservativo e a contenuto anticipatorio, resterebbe pur sempre ingiustificabile la disparità di
trattamento all’interno della prima categoria, tra i provvedimenti d’istruzione preventiva e quelli di
sequestro di cui agli artt. 670 e seguenti cod. proc. civ.
Considerato in diritto
1.— Il Tribunale di La Spezia in composizione collegiale, con l’ordinanza indicata in
epigrafe, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione,
dell’articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui – escludendo
l’applicazione delle disposizioni della Sezione I, Capo III, Libro IV cod. proc. civ. e, segnatamente,
dell’art. 669-quinquies di detto codice ai provvedimenti di cui alla Sezione IV – impedisce, in caso
di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale, la proposizione
della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice competente a conoscere del merito.
Il rimettente premette di essere chiamato a pronunciare, in sede di reclamo, su una istanza di
accertamento tecnico preventivo diretta a verificare lo stato di alcuni impianti, in relazione ai quali
si prospetta l’insorgenza di una controversia. L’istanza, presentata al Presidente del Tribunale, è
stata respinta, in quanto le resistenti nel procedimento di istruzione preventiva hanno eccepito che la
controversia da instaurare era devoluta ad arbitri, in forza di clausola compromissoria contenuta nel
contratto dal quale la vicenda ha preso le mosse. Il giudice a quo, che ha motivato in modo
plausibile sulla rilevanza, osserva che, in base alla norma censurata, la disciplina di cui agli artt.
669-bis e seguenti cod. proc. civ. (escluso l’art. 669-septies) non si applica all’accertamento tecnico
preventivo. Pertanto, nel caso in esame non può operare il disposto dell’art. 669-quinquies cod.
proc. civ., secondo cui la competenza per i procedimenti cautelari in generale, se la controversia è
oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il
giudizio arbitrale, spetta al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.
Il Tribunale prosegue osservando che l’ostacolo alla possibilità di esperire l’accertamento
tecnico preventivo davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, nel caso di devoluzione agli arbitri
della controversia, non può essere superato applicando l’art. 669-quinquies in via analogica, perché
il ricorso all’analogia postula una lacuna normativa, nella fattispecie non configurabile. Né può farsi
luogo ad una interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma, perché essa si porrebbe in
contrasto con il dettato dell’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ.
In questo quadro, ad avviso del rimettente, va rilevato che: a) l’accertamento tecnico
preventivo è strumento di tutela cautelare, al pari di quelli contemplati dalla disposizione ora citata;
b) in particolare, nel caso di compromesso in arbitri, è consentito il ricorso all’autorità giudiziaria
ordinaria, ai sensi dell’art. 670, n. 2, cod. proc. civ., per ottenere il sequestro delle cose in detta
norma indicate, mentre non si può formulare istanza di accertamento tecnico preventivo, ai sensi
dell’art. 696 cod. proc. civ., ad onta della funzione cautelare probatoria, comune ad entrambi gli
strumenti; c) il detto accertamento, trattandosi di mezzo cautelare, non può essere disposto dagli
arbitri, ostandovi il dettato dall’art. 818 cod. proc. civ.; d) l’alterazione dello stato dei luoghi e, in
generale, di ciò che la parte ritiene di dover sottoporre ad accertamento tecnico può provocare
pregiudizi irreparabili al diritto che s’intende azionare.
Di qui il dubbio circa la legittimità costituzionale della norma censurata, con riferimento ai
parametri richiamati.
2.— La questione è fondata.
L’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., sotto la rubrica «ambito di applicazione», stabilisce
che le disposizioni della Sezione I, capo III, Libro IV, del detto codice, relativa ai procedimenti
cautelari in generale, si applicano ai provvedimenti previsti dalle Sezioni II, III e V, nonché, in
quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari disciplinati dal codice civile e dalle leggi
speciali. Soltanto l’art. 669-septies cod. proc. civ., concernente il provvedimento negativo e il
governo delle spese, si applica anche ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla
Sezione IV del Capo III.
Il dato testuale, dunque, rivela in modo univoco che ai provvedimenti di istruzione preventiva
(artt. 692–699 cod. proc. civ.), e quindi anche all’accertamento tecnico preventivo (art. 696 cod.
proc. civ.), le norme disciplinanti i procedimenti cautelari ed i relativi provvedimenti non si
applicano, fatta eccezione per il citato art. 669-septies. Proprio tale eccezione vale a ribadire
l’intento del legislatore in tal senso, intento che trova ulteriore conferma nei lavori preparatori, dai
quali emerge che si ritenne di escludere i provvedimenti d’istruzione preventiva dall’ambito
applicativo del procedimento cautelare uniforme, perché essi, pur avendo natura cautelare, non sono
collegati al giudizio di merito.
Pertanto, si deve condividere la conclusione cui è pervenuto il giudice a quo, secondo cui il
dettato dell’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. non consente una interpretazione diversa da quella
da lui adottata. Come questa Corte ha già osservato, l’univoco tenore della norma segna il confine
in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità
costituzionale (sentenza n. 219 del 2008, punto 4 del Considerato in diritto).
Ciò posto, va rilevato che la natura cautelare dei provvedimenti di istruzione preventiva
(confermata dalla collocazione sistematica dell’istituto) è generalmente riconosciuta ed è stata
anche di recente affermata da questa Corte, che ne ha sottolineato la ratio ispiratrice, diretta ad
evitare che la durata del processo si risolva in un danno per la parte che dovrebbe vedere
riconosciute le proprie ragioni (sentenza n. 144 del 2008), non potendosi porre in dubbio che
l’alterazione dello stato dei luoghi o, in generale, di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento
tecnico, possa provocare pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende far valere.
Tale forma di tutela rappresenta una componente della stessa funzione giurisdizionale e
rispetto alla piena attuazione di questa svolge anche un ruolo strumentale, comune sia alle misure di
tipo anticipatorio che a quelle conservative (sentenze n. 421 del 1996 e n. 253 del 1994). In tale
prospettiva si giustifica il carattere espansivo delle regole del procedimento cautelare uniforme (artt.
669-bis e seguenti, cod. proc. civ.), carattere che proprio nell’art. 669-quaterdecies è
normativamente stabilito.
Nel novero delle suddette regole rientra l’art. 669-quinquies cod. proc. civ., in forza del quale,
se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri (anche non
rituali) o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda di provvedimenti cautelari, non proponibile
agli arbitri per il divieto imposto dall’art. 818 cod. proc. civ., salva diversa disposizione di legge, va
fatta al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito. Pertanto, in base alla
disposizione ora citata, anche in pendenza del giudizio arbitrale è consentito, tra l’altro, chiedere il
sequestro giudiziario di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si
pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla
comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea (art. 670, n. 2, cod. proc.
civ.), mentre non è possibile ottenere analoga tutela mediante l’accertamento tecnico preventivo, ad
onta della comune natura cautelare e della finalità probatoria perseguita da entrambi gli strumenti.
Fermi questi punti, va aggiunto che non sussiste incompatibilità tra la normativa generale sui
provvedimenti cautelari e la disposizione concernente l’accertamento tecnico preventivo. In
particolare, detta incompatibilità non è ravvisabile nel rilievo che quest’ultimo non richiede
l’instaurazione entro un dato termine del giudizio ordinario, mentre nel procedimento uniforme, se
la domanda sia stata proposta prima della causa di merito, l’ordinanza di accoglimento deve fissare
un termine perentorio per l’inizio del giudizio stesso, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 669-
octies cod. proc. civ., anche nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola
compromissoria (quinto comma della norma citata). E’ vero che la disciplina dettata dagli artt. 692-
699 cod. proc. civ. non prevede la fissazione di un termine per l’inizio del giudizio ordinario, ma
questo profilo, se sancisce una forma di autonomia tra gli atti di istruzione preventiva e il giudizio
principale, non esclude la natura cautelare delle relative misure, né fa venir meno il collegamento
con il giudizio di merito, rispetto al quale esse hanno carattere strumentale, tanto che l’assunzione
delle misure stesse non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, destinate
ad essere verificate appunto nel giudizio di merito, nel quale i processi verbali delle prove
preventive non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia prima che i mezzi di
prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso, ai sensi dell’art. 698 cod. proc. civ.
Chiarito tale profilo, si deve osservare che l’esclusione dell’accertamento tecnico preventivo
dall’ambito applicativo definito dall’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., con conseguente
inapplicabilità dell’art. 669-quinquies, non supera lo scrutinio di ragionevolezza, in riferimento
all’art. 3, primo comma, Cost.
Invero, la ratio diretta ad evitare che la durata del processo ordinario si risolva in un
pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ragioni, comune ai provvedimenti di cui
agli artt. 669-bis e seguenti ed all’art. 696 cod. proc. civ., il carattere provvisorio e strumentale dei
detti provvedimenti, rispetto al giudizio a cognizione piena, del pari comune, nonché l’assenza di
argomenti idonei a giustificare la diversità di disciplina normativa, con riguardo all’arbitrato, tra il
provvedimento di cui al citato art. 696 e gli altri provvedimenti cautelari, i quali possono essere
ottenuti ricorrendo al giudice, anche se la controversia, nel merito, è devoluta ad arbitri (art. 669-
quinquies cod. proc. civ.), rendono del tutto irragionevole la detta esclusione.
Inoltre, essa viola anche l’art. 24, secondo comma, Cost., perché l’impossibilità di espletare
l’accertamento tecnico preventivo in caso di controversia devoluta ad arbitri (i quali, come si è
detto, non possono concedere provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge)
compromette il diritto alla prova, per la possibile alterazione dello stato dei luoghi o di ciò che si
vuole sottoporre ad accertamento tecnico, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa.
Sulla base delle considerazioni che precedono si deve dichiarare l’illegittimità costituzionale
della norma impugnata nella parte in cui, escludendo l’applicazione dell’art. 669-quinquies cod.
proc. civ. ai provvedimenti di cui all’art. 696 dello stesso codice, impedisce, in caso di clausola
compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della
domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice competente a conoscere del merito.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 669-quaterdecies del codice di procedura
civile, nella parte in cui, escludendo l’applicazione dell’articolo 669-quinquies dello stesso codice ai
provvedimenti di cui all’art. 696 cod. proc. civ., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di
compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento
tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25
gennaio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2010.

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