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Bozza del Decreto Ministeriale relativo ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 e successive modificazioni

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di Francesco Ballati

Il Dipartimento del tesoro sta curando la predisposizione del decreto ministeriale con cui, ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, come introdotto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, verranno definite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze la propria operatività sul territorio della Repubblica italiana.

Al fine di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati, il Dipartimento del Tesoro (Ufficio IV della Direzione V) sottopone a consultazione pubblica la bozza di decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 2 lettera ff) del sopracitato decreto legislativo i "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale" sono definiti come "ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale".

Si ricorda che ai sensi del DLT 21/11/2007, n. 231 (decreto antiriciclaggio) ex art. 3 viene disposto che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche" definendo al comma 5 come "operatori non finanziari" alla lettera i) "i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso".

Al seguente link è possibile visionare il comunicato.

Al seguente link è possibile visionare la bozza del decreto.

 

 

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