Modifica delle condizioni del divorzio
(Ordinanza 9.10/20.10.2008 del Tribunale di Pistoia)
[Dott.ssa Carla Carnesecchi, Dott. Niccolò Calvani, Dott.ssa Daniela Gaufi]
di Franco Ballati
L'art. 9 della L. 1.12.1970, n. 898 (così come modificato dall'art. 13 della L. 6.3.1987, n. 74) statuisce che qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni relative alle misure dei contributi da corrispondersi ai sensi degli art. 5 e 6.